Articolo 55 (Sub-delega) 1. Il soggetto delegato puo' subdelegare le funzioni che gli sono state delegate se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il gestore ha fornito il previo consenso alla subdelega; b) il gestore ha informato preventivamente la Banca d'Italia; c) sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente Titolo per la delega. 2. Non e' ammessa la subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio: a) al depositario o a un delegato del depositario; b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che questo soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d'interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo quanto previsto ai sensi del Regolamento emanato dalla Consob recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari. Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato. 3. Quando il subdelegato delega a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, si applicano, mutatis mutandis, le previsioni sulla delega. 4. Le modalita' di espressione del consenso alla subdelega e i requisiti di notifica sono disciplinati dall'articolo 81 del Regolamento 231/2013.