(Allegato-art. 55)
                             Articolo 55 
                            (Sub-delega) 
  1. Il soggetto delegato puo' subdelegare le funzioni che  gli  sono
state delegate se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
    a) il gestore ha fornito il previo consenso alla subdelega; 
    b) il gestore ha informato preventivamente la Banca d'Italia; 
    c) sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente Titolo  per
la delega. 
  2. Non e' ammessa la subdelega della  gestione  del  portafoglio  o
della gestione del rischio: 
    a) al depositario o a un delegato del depositario; 
    b)  a  qualsiasi  altro  soggetto  i  cui  interessi   potrebbero
confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a  meno
che questo soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e
gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio
o  di  gestione  del  rischio  dagli  altri  compiti   potenzialmente
confliggenti  e  i  potenziali  conflitti  d'interesse  siano   stati
opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo
quanto previsto ai sensi del Regolamento emanato dalla Consob recante
norme di attuazione del TUF in materia di intermediari. 
  Il delegato riesamina  costantemente  i  servizi  forniti  da  ogni
subdelegato. 
  3. Quando il subdelegato delega a sua  volta  una  qualsiasi  delle
funzioni delegategli, si applicano, mutatis mutandis,  le  previsioni
sulla delega. 
  4. Le modalita' di espressione del  consenso  alla  subdelega  e  i
requisiti  di  notifica  sono  disciplinati  dall'articolo   81   del
Regolamento 231/2013.