Articolo 56 (Societa' fantasma) 5. Il gestore adotta e mantiene strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attivita' per le quali e' autorizzato in modo da non trasformarsi in una societa' fantasma. 6. Le situazioni nelle quali il gestore e' ritenuto una societa' fantasma sono individuate, per i gestori di FIA, dall'articolo 82 del Regolamento 231/2013. Questa disposizione, ad eccezione del paragrafo 1, lettera d), si applica anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia.