Articolo 57 (Conflitti di interesse) 1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non puo' essere conferita al depositario o a un delegato del depositario. 2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non puo' nemmeno essere conferita a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai clienti. La disciplina di questi profili e' contenuta nell'articolo 80 del Regolamento 231/2013.