(Allegato-art. 57)
                             Articolo 57 
                      (Conflitti di interesse) 
 
  1. La delega della gestione del portafoglio o  della  gestione  del
rischio non puo' essere conferita al depositario o a un delegato  del
depositario. 
  2. La delega della gestione del portafoglio o  della  gestione  del
rischio non puo' nemmeno essere conferita a qualsiasi altro  soggetto
i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore,  degli
OICR o dei clienti, a meno che  tale  soggetto  non  abbia  separato,
sotto il  profilo  funzionale  e  gerarchico,  lo  svolgimento  della
funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio  dagli
altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di
interesse   siano   stati   opportunamente   identificati,   gestiti,
monitorati e comunicati ai clienti. La disciplina di  questi  profili
e' contenuta nell'articolo 80 del Regolamento 231/2013.