(Allegato-art. 85)
                              Art. 85. 
                Incrementi dello stipendio tabellare 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita', previsto  dall'art.  2  del  C.C.N.L.  del  6
maggio 2010 (Incrementi stipendio tabellare  nel  biennio  2008-2009)
per  l'area  IV  e  dall'art.  2  del  C.C.N.L.  del  6  maggio  2010
(Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro  ruoli  nel
biennio 2018-2009) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie, e' incrementato, dalle  date
sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da  corrispondersi
per tredici mensilita': 
      dal 1° gennaio 2016 di euro 19,70; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 59,80; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00. 
    2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del
presente C.C.N.L., l'indennita' di vacanza contrattuale  riconosciuta
con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello  stipendio  tabellare  di  cui  al
comma 1. 
    3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con  la  medesima
decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo  lordo
per 13 mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di  cui  al
comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77.