(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
               Retribuzione individuale di anzianita' 
 
    1. Si conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3 del  C.C.N.L.
del 5 dicembre 1996, I biennio economico (Riconversione delle risorse
destinate alla progressione economica per anzianita') dell'Area IV  e
all'art. 4 del C.C.N.L. integrativo del 1° luglio 1997  (Retribuzione
individuale di anzianita') dell'Area III con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria.