Art. 82 Destinatari della Sezione "Professionisti" 1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ del 13/7/2016, collocati nell'area dei professionisti e nell'area medica. 2. L'espressione "professionista/i", salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto il personale dipendente di cui al comma 1. 3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilita', essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. 4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessita' di una distinta disciplina contrattuale. 5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilita' e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio, rappresentanza, e assistenza, consulenza e negoziazione assistita. 6. L'attivita' dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'. 7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista. 8. Cio' posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali. 9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessita' che l'attivita' del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono. 10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che e' indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attivita' istituzionale e' finalizzata. 11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte I (parte comune).