Art. 58. Incompatibilita' 1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello statuto con altra gia' ricoperta comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non puo' assumere la nuova carica. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; b) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; c) essere fuori ruolo perche' distaccati presso amministrazioni pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale; d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. I membri del consiglio di amministrazione non possono inoltre assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari. 4. Non puo' essere componente del consiglio di amministrazione chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'universita' previste nel codice etico. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali contemplati nello statuto. 6. Per i componenti il nucleo di valutazione non costituisce causa di incompatibilita' l'incarico nel nucleo di valutazione di un altro ateneo, fatte salve la valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum e la verifica dell'insussistenza di profili di possibili conflitti d'interesse.