(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile  o  comunque
non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello  statuto  con
altra gia' ricoperta comporta l'obbligo  di  opzione  per  una  delle
cariche  entro  cinque  giorni  dalla  proclamazione  dei   risultati
elettorali o dell'avvenuta  nomina.  Nel  caso  di  mancata  opzione,
l'interessato non puo' assumere la nuova carica. 
    2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono: 
      a) rivestire incarichi di natura politica  per  la  durata  del
mandato; 
      b) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      c) essere fuori ruolo perche' distaccati presso amministrazioni
pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale; 
      d)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR. 
    3. I membri del consiglio di amministrazione non possono  inoltre
assumere cariche direttive e amministrative negli start  up  e  negli
spin off universitari. 
    4. Non puo' essere componente del  consiglio  di  amministrazione
chi si trova in una delle situazioni  di  conflitto  d'interesse  con
l'universita' previste nel codice etico. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali  contemplati
nello statuto. 
    6. Per i componenti il  nucleo  di  valutazione  non  costituisce
causa di incompatibilita' l'incarico nel nucleo di valutazione di  un
altro ateneo, fatte salve la valutazione  complessiva  degli  impegni
desumibili dal curriculum e la verifica dell'insussistenza di profili
di possibili conflitti d'interesse.