Art. 74. Fondo unico della Presidenza: utilizzo 1. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 73, comma 4 (Fondo unico della Presidenza: costituzione), sono destinate ai seguenti utilizzi: a) trattamenti economici correlati alla valutazione di performance organizzativa; b) trattamenti economici correlati alla valutazione di performance individuale; c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro - ivi inclusa la concreta disponibilita' ad una estensione dell'orario di lavoro -, alla reperibilita' collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza o di cui deve essere necessariamente assicurata la continuita', a specifiche responsabilita' e professionalita' richieste per lo svolgimento delle attivita', alla piena flessibilita' organizzativa; d) passaggi economici nell'ambito di ciascuna categoria (passaggi di parametro retributivo), utilizzando a tal fine risorse aventi carattere di certezza e stabilita'; il Fondo e' decurtato in via definitiva delle somme occorrenti per la copertura del corrispondente onere; e) incentivi alla mobilita' territoriale del personale secondo le esigenze dell'amministrazione; f) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 79 (Welfare integrativo); g) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, lettera c) (Fondo unico della Presidenza: costituzione). 2. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 73, comma 3 (Fondo unico della Presidenza: costituzione), con esclusione di quelle di cui alle lettere c) ed e) di tale articolo e, specificamente, alla performance individuale il 30 per cento di tali risorse. Le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera g) (Fondo unico della Presidenza: costituzione) possono essere destinate esclusivamente alle voci di utilizzo di cui al comma 1 lettera a), b) e d) del presente articolo. 3. Gli istituti del trattamento economico connessi a nuovi sistemi di valutazione del personale dispiegano i loro effetti, ai fini contrattuali, dall'anno successivo all'attivazione dei predetti sistemi. 4. Le risorse di cui al comma 1, lettera d) sono prioritariamente destinate, nel rispetto dei criteri di selettivita', a passaggi economici riguardanti parametri retributivi che, negli ultimi anni, abbiano avuto minori opportunita' di progressione, ivi compresi i passaggi da F9 a F10, resi ora possibili dall'art. 69 (Incrementi degli stipendi tabellari) e secondo la tabella D allegata al presente CCNL. 5. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate ai premi di cui al comma 1, lettere a) e b) e' riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del presente contratto.