(CCNL-art. 74)
                              Art. 74. 
 
               Fondo unico della Presidenza: utilizzo 
 
    1. Le risorse disponibili per la  contrattazione  integrativa  di
cui  all'art.  73,   comma   4   (Fondo   unico   della   Presidenza:
costituzione), sono destinate ai seguenti utilizzi: 
      a)  trattamenti  economici  correlati   alla   valutazione   di
performance organizzativa; 
      b)  trattamenti  economici  correlati   alla   valutazione   di
performance individuale; 
      c)  indennita'  correlate  alle  condizioni   di   lavoro,   in
particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio,  al  lavoro
in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro
-  ivi  inclusa  la  concreta  disponibilita'   ad   una   estensione
dell'orario di lavoro -, alla reperibilita' collegata a  servizi  che
richiedono interventi di urgenza o di cui deve essere necessariamente
assicurata   la   continuita',   a   specifiche   responsabilita'   e
professionalita' richieste per lo svolgimento delle  attivita',  alla
piena flessibilita' organizzativa; 
      d)  passaggi  economici  nell'ambito  di   ciascuna   categoria
(passaggi di parametro retributivo), utilizzando a tal  fine  risorse
aventi carattere di certezza e stabilita'; il Fondo e'  decurtato  in
via  definitiva  delle  somme  occorrenti  per   la   copertura   del
corrispondente onere; 
      e) incentivi alla mobilita' territoriale del personale  secondo
le esigenze dell'amministrazione; 
      f) misure  di  welfare  integrativo  in  favore  del  personale
secondo la disciplina di cui all'art. 79 (Welfare integrativo); 
      g) compensi riconosciuti ai sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 73, comma 3,  lettera  c)  (Fondo  unico  della  Presidenza:
costituzione). 
    2. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente  articolo  la  parte
prevalente delle risorse di cui all'art. 73,  comma  3  (Fondo  unico
della Presidenza: costituzione), con esclusione di quelle di cui alle
lettere c) ed e) di tale articolo e, specificamente, alla performance
individuale il 30 per cento  di  tali  risorse.  Le  risorse  di  cui
all'art. 73, comma 2,  lettera  g)  (Fondo  unico  della  Presidenza:
costituzione) possono essere destinate esclusivamente  alle  voci  di
utilizzo di cui al comma 1 lettera a), b) e d) del presente articolo. 
    3. Gli  istituti  del  trattamento  economico  connessi  a  nuovi
sistemi di valutazione del personale dispiegano i  loro  effetti,  ai
fini contrattuali, dall'anno successivo all'attivazione dei  predetti
sistemi. 
    4. Le risorse di cui al comma 1, lettera d) sono prioritariamente
destinate, nel rispetto  dei  criteri  di  selettivita',  a  passaggi
economici riguardanti parametri retributivi che, negli  ultimi  anni,
abbiano avuto minori opportunita' di  progressione,  ivi  compresi  i
passaggi da F9 a F10, resi ora  possibili  dall'art.  69  (Incrementi
degli stipendi tabellari) e secondo la tabella D allegata al presente
CCNL. 
    5. Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento  delle  risorse
destinate ai premi di cui al comma 1, lettere a) e  b)  e'  riservata
alla  contrattazione  di  sede   di   cui   all'art.   7,   comma   7
(Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie)  del
presente contratto.