Art. 72 Contratto di somministrazione 1. Le aziende ed enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 70, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al contratto di somministrazione non e' consentito per i profili professionali dell'area del personale di supporto ovvero per i profili professionali anche dell'area degli assistenti e dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione delle aziende ed enti la possibilita' di ricorrere alla forma di flessibilita' di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non e' utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'azienda o ente puo' ricorrere a tale flessibilita', tenendo conto dell'economicita' dello strumento e della programmabilita' delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, nell'ambito delle disponibilita' gia' destinate dalle aziende ed enti per tale specifica finalita'. 5. L'Azienda o ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le aziende ed enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 8 (Organismo paritetico per l'innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, e' fatto divieto alle aziende ed enti di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 (Contratto di somministrazione) del CCNL del 21 maggio 2018.