(Allegato-art. 72)
                               Art. 72 
 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1.  Le  aziende  ed   enti   possono   stipulare   contratti   di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015,  per
soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art.  36,
comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001  e  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 70, comma 3 (Contratto
di lavoro a tempo determinato). 
    3. Il ricorso al contratto di somministrazione non e'  consentito
per i profili  professionali  dell'area  del  personale  di  supporto
ovvero per i profili professionali anche dell'area degli assistenti e
dell'area dei professionisti della salute e  dei  funzionari  addetti
alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E'  rimessa  alla  valutazione
delle aziende ed enti la possibilita'  di  ricorrere  alla  forma  di
flessibilita' di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi
di emergenza. Il contratto di somministrazione  non  e'  utilizzabile
per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'azienda o ente
puo' ricorrere a tale flessibilita', tenendo conto  dell'economicita'
dello strumento e della programmabilita' delle urgenze. 
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di  legge  in  materia.  La  contrattazione  integrativa
definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo  dei
servizi socio/ricreativi eventualmente  previsti  per  il  personale,
nell'ambito delle disponibilita' gia' destinate dalle aziende ed enti
per tale specifica finalita'. 
    5. L'Azienda o ente comunica tempestivamente al  somministratore,
titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei   lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti  da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi  dell'art.  7  della
legge n. 300/1970. 
    6. Le aziende ed enti sono tenuti, nei  riguardi  dei  lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2008,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati. 
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare  presso
gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita'  sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente. 
    8.  Nell'ambito  dell'organismo  paritetico  di  cui  all'art.  8
(Organismo paritetico per l'innovazione)  sono  fornite  informazioni
sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul  numero  e
sui profili professionali interessati. 
    9. Per quanto  non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformita' alle
vigenti disposizioni  di  legge  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000,  n.  254,  e'
fatto  divieto  alle  aziende  ed  enti  di  attivare  rapporti   per
l'assunzione di personale di cui al presente  articolo  con  soggetti
diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente  normativa  in
materia di lavoro somministrato. 
    10. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  59
(Contratto di somministrazione) del CCNL del 21 maggio 2018.