(Allegato A-art. 68)
                              Art. 68. 
                          Lavoro da remoto 
 
    1. Il lavoro da remoto puo' essere prestato anche, con vincolo di
tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di  presenza  derivanti
dalle disposizioni in materia di orario  di  lavoro,  attraverso  una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione  lavorativa,
che comporta la effettuazione della prestazione  in  luogo  idoneo  e
diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. 
    2. Il lavoro da remoto di cui  al  comma  1  -  realizzabile  con
l'ausilio  di   dispositivi   tecnologici,   messi   a   disposizione
dall'amministrazione - puo' essere svolto nelle forme seguenti: 
      a) presso il domicilio del dipendente; 
      b) altre forme di lavoro a distanza, come  presso  le  sedi  di
coworking o i centri satellite. 
    3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui  al  presente
articolo il lavoratore e' soggetto  ai  medesimi  obblighi  derivanti
dallo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  presso  la   sede
dell'ufficio,  con  particolare   riferimento   al   rispetto   delle
disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi'  garantiti
tutti  i  diritti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  legali   e
contrattuali per il lavoro svolto presso la  sede  dell'ufficio,  con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento
economico. 
    4. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  5  (Confronto),  le
amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con  vincolo  di
tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con
il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita',
previamente  individuate  dalle  stesse   amministrazioni,   ove   e'
richiesto un presidio  costante  del  processo  e  ove  sussistono  i
requisiti tecnologici che consentano la continua operativita'  ed  il
costante accesso alle procedure di lavoro ed ai  sistemi  informativi
oltreche'  affidabili  controlli  automatizzati  sul  rispetto  degli
obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,
pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 29 (Orario  di
lavoro). 
    5. L'amministrazione avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro
da remoto secondo i criteri di priorita' oggetto di confronto. 
    6. L'amministrazione concorda con il  lavoratore  il  luogo  o  i
luoghi ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed  e'  tenuta  alla
verifica della sua idoneita', anche ai  fini  della  valutazione  del
rischio di infortuni, nella fase di  avvio  e,  successivamente,  con
frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro  prestato  presso  il
domicilio, l'amministrazione  concorda  con  il  lavoratore  tempi  e
modalita'  di  accesso  al  domicilio  per  effettuare  la   suddetta
verifica. 
    7. Al lavoro da remoto di cui al  presente  articolo  si  applica
quanto previsto dall'art. 65 in  materia  di  lavoro  agile  (Accordo
individuale) con eccezione del comma 1, lettera  e)  dello  stesso  e
dall'art. 66 (Articolazione della  prestazione  in  modalita'  agile)
commi 4 e 5.