Art. 63.
Ambito di applicazione
(articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018)
1. L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti
dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 65, realizzati dai
soggetti di cui all'articolo 64, nel corso dell'anno solare.