(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
 
                          Soggetti passivi 
 
         (articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. Sono soggetti passivi  dell'imposta  sui  servizi  digitali  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello
di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di  cui  all'articolo
63, realizzano congiuntamente: 
      a) un ammontare complessivo di ricavi  ovunque  realizzati  non
inferiore a euro 750.000.000; 
      b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui
all'articolo 65, realizzati nel territorio dello Stato non  inferiore
a euro 5.500.000.