Art. 64.
Soggetti passivi
(articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018)
1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i
soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello
di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo
63, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non
inferiore a euro 750.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui
all'articolo 65, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore
a euro 5.500.000.