(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                   Fornitura di servizi rilevanti 
 
         (articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi  derivanti
dalla fornitura dei seguenti servizi: 
      a)  veicolazione  su  un'interfaccia  digitale  di  pubblicita'
mirata agli utenti della medesima interfaccia; 
      b)   messa   a   disposizione   di   un'interfaccia    digitale
multilaterale che consente agli utenti di essere  in  contatto  e  di
interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta
di beni o servizi; 
      c)  trasmissione  di  dati  raccolti  da  utenti   e   generati
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.