Art. 65.
Fornitura di servizi rilevanti
(articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)
1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti
dalla fornitura dei seguenti servizi:
a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita'
mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale
multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di
interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta
di beni o servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.