Art. 66.
Operazioni escluse
(articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018)
1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un
servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito
web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non
svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui
scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti
dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia
stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di
pagamento;
d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale
utilizzata per gestire:
1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna
di strumenti finanziari;
2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione
degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma
5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
3) le attivita' di consultazione di investimenti
partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi
di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo
61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo, n. 58 del 1998;
5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-quinquies), del predetto testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo, n. 58 del 1998;
6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-septies), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998;
7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e'
soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei
servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorita' di
regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la
trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari,
prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i
servizi indicati alla lettera d);
f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione
di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del
gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' la
trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita'
connessa.