(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
 
                         Operazioni escluse 
 
       (articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65: 
      a) la fornitura diretta di beni e servizi,  nell'ambito  di  un
servizio di intermediazione digitale; 
      b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso  il  sito
web del fornitore di quei beni e servizi,  quando  il  fornitore  non
svolge funzioni di intermediario; 
      c) la messa a disposizione di un'interfaccia  digitale  il  cui
scopo esclusivo o principale e' quello della  fornitura  agli  utenti
dell'interfaccia, da parte del soggetto  che  gestisce  l'interfaccia
stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi  di
pagamento; 
      d)  la  messa  a  disposizione   di   un'interfaccia   digitale
utilizzata per gestire: 
        1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna
di strumenti finanziari; 
        2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione
degli internalizzatori  sistematici  di  cui  all'articolo  1,  comma
5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
        3)   le   attivita'   di   consultazione   di    investimenti
partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i  servizi
di intermediazione nel finanziamento partecipativo; 
        4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di  cui  all'articolo
61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto
legislativo, n. 58 del 1998; 
        5) le controparti centrali di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-quinquies), del predetto testo unico delle disposizioni  in
materia  di  intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto
legislativo, n. 58 del 1998; 
        6) i depositari centrali di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-septies), del testo unico delle disposizioni in materia  di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998; 
        7) gli altri sistemi di  collegamento  la  cui  attivita'  e'
soggetta ad  autorizzazione  e  l'esecuzione  delle  prestazioni  dei
servizi   soggetta   alla    sorveglianza    di    un'autorita'    di
regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la
trasparenza  delle  transazioni  riguardanti  strumenti   finanziari,
prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie; 
      e) la cessione di dati da parte dei soggetti che  forniscono  i
servizi indicati alla lettera d); 
      f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e  gestione
di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del
gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'   la
trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e  ogni  altra  attivita'
connessa.