Art. 70.
Servizi non considerati
(articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018)
1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a
disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di
prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che
stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un
collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali
vendite.