(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
 
                Periodo d'imposta e ricavi tassabili 
 
         (articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo  si
considera tassabile in un determinato periodo d'imposta  se  l'utente
di un servizio tassabile e' localizzato nel territorio dello Stato in
detto periodo. Un utente  si  considera  localizzato  nel  territorio
dello Stato se: 
      a) nel caso di un servizio di cui  all'articolo  65,  comma  1,
lettera a), la pubblicita' figura  sul  dispositivo  dell'utente  nel
momento in cui il dispositivo  e'  utilizzato  nel  territorio  dello
Stato in  detto  periodo  d'imposta  per  accedere  a  un'interfaccia
digitale; 
      b) nel caso di un servizio di cui  all'articolo  65,  comma  1,
lettera b), se: 
        1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo
nel territorio dello Stato in detto periodo  d'imposta  per  accedere
all'interfaccia digitale e conclude un'operazione  corrispondente  su
tale interfaccia in detto periodo d'imposta; 
        2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero  1),  l'utente
dispone di un conto per la totalita' o  una  parte  di  tale  periodo
d'imposta che gli consente di  accedere  all'interfaccia  digitale  e
tale conto e' stato aperto utilizzando un dispositivo nel  territorio
dello Stato; 
      c) nel caso di un servizio di cui  all'articolo  65,  comma  1,
lettera  c),  i  dati  generati  dall'utente  che  ha  utilizzato  un
dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a  un'interfaccia
digitale, nel corso  di  tale  periodo  d'imposta  o  di  un  periodo
d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.