Art. 71.
Periodo d'imposta e ricavi tassabili
(articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018)
1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si
considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente
di un servizio tassabile e' localizzato nel territorio dello Stato in
detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio
dello Stato se:
a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1,
lettera a), la pubblicita' figura sul dispositivo dell'utente nel
momento in cui il dispositivo e' utilizzato nel territorio dello
Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia
digitale;
b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1,
lettera b), se:
1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di
servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo
nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere
all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su
tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente
dispone di un conto per la totalita' o una parte di tale periodo
d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e
tale conto e' stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio
dello Stato;
c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1,
lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un
dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia
digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo
d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.