Art. 72.
Localizzazione del dispositivo
(articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018)
1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello
Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo
Internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di
geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento
dei dati personali.