Art. 73.
Territorialita'
(articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018)
1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 65 e'
fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai
sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto
della totalita' dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque
realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali
servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e'
pari:
a) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a),
alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su
un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente che
consulta tale interfaccia mentre e' localizzato nel territorio dello
Stato;
b) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b),
se:
1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di
servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle
operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali
uno degli utenti dell'interfaccia digitale e' localizzato nel
territorio dello Stato;
2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla
proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel
territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei
servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale
interfaccia durante l'anno solare in questione;
c) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c),
alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati
venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione,
quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di
un'interfaccia digitale.