(Allegato-art. 73)
                              Art. 73. 
 
                           Territorialita' 
 
       (articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. Quando un  servizio  imponibile  di  cui  all'articolo  65  e'
fornito nel territorio dello Stato nel corso di  un  anno  solare  ai
sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto
della totalita' dei ricavi derivanti  dai  servizi  digitali  ovunque
realizzati per la percentuale rappresentativa  della  parte  di  tali
servizi collegata al territorio  dello  Stato.  Tale  percentuale  e'
pari: 
      a) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1,  lettera  a),
alla   proporzione   dei   messaggi   pubblicitari    collocati    su
un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente  che
consulta tale interfaccia mentre e' localizzato nel territorio  dello
Stato; 
      b) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1,  lettera  b),
se: 
        1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi  direttamente  tra  gli  utenti,   alla   proporzione   delle
operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le  quali
uno  degli  utenti  dell'interfaccia  digitale  e'  localizzato   nel
territorio dello Stato; 
        2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli  di  cui  al  numero  1),  alla
proporzione degli utenti  che  dispongono  di  un  conto  aperto  nel
territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o  parte  dei
servizi disponibili dell'interfaccia  e  che  hanno  utilizzato  tale
interfaccia durante l'anno solare in questione; 
      c) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1,  lettera  c),
alla proporzione degli utenti per i quali  tutti  o  parte  dei  dati
venduti sono stati generati  o  raccolti  durante  la  consultazione,
quando   erano   localizzati   nel   territorio   dello   Stato,   di
un'interfaccia digitale.