(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
 
                              Aliquota 
 
         (articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota  del  3  per
cento all'ammontare dei  ricavi  tassabili  realizzati  dal  soggetto
passivo nel corso dell'anno solare.