Art. 76.
Identificazione
(articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018)
1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare
realizzano i presupposti indicati all'articolo 64 devono fare
richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai
fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta e' effettuata
secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 78. I soggetti non
residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha
concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta
contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza
reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un
rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e
di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti
nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei
soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali.