(Allegato-art. 76)
                              Art. 76. 
 
                           Identificazione 
 
         (articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione  nel
territorio  dello  Stato  e  di  un  numero  identificativo  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso  di  un  anno  solare
realizzano  i  presupposti  indicati  all'articolo  64  devono   fare
richiesta all'Agenzia delle entrate di un  numero  identificativo  ai
fini dell'imposta sui servizi digitali. La  richiesta  e'  effettuata
secondo  le  modalita'  previste  dal  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo  78.  I  soggetti  non
residenti, privi  di  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha
concluso un accordo  di  cooperazione  amministrativa  per  la  lotta
contro l'evasione e la frode  fiscale  e  un  accordo  di  assistenza
reciproca per il recupero dei crediti  fiscali,  devono  nominare  un
rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione  e
di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti  residenti
nel territorio dello Stato che appartengono allo  stesso  gruppo  dei
soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente  responsabili  con
questi  ultimi  per  le  obbligazioni  derivanti  dalle  disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali.