Art. 80.
Clausola di invarianza oneri
(articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018)
1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.