ART. 159
Reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non
residenti
(articolo 153 decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali
non residenti di cui all'articolo 82 comma 1, lettera d), e' formato
soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, a
esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 25.
3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del Titolo I, a eccezione dei redditi
d'impresa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), ai quali si
applicano le disposizioni dell'articolo 150. Dal reddito complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo
10, comma 1, lettere a) e m). Si applica la disposizione
dell'articolo 155, comma 1, secondo periodo.
4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati
all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s) e t). La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il
reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 156,
comma 1, terzo periodo.
5. Agli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali
mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si
applicano gli articoli 152, comma 5, e 150.
6. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri
enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate
per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate
all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e segnalate nelle proposte formulate dalle
competenti commissioni regionali di cui all'articolo 137, comma 1,
del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della
inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 135 dello
stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi
comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi a
oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli
immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la
preventiva autorizzazione dell'autorita' statale competente, come
pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal reddito.
L'autorita' statale competente da' immediata comunicazione ai
competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la
decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della
comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. L'autorita' statale competente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di
cui al comma 6, lettere a), b) e c) effettuate a favore di soggetti
privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le
erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola
volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai
beneficiari.