(Testo unico imposte sui redditi-art. 159)
                              ART. 159 
Reddito complessivo delle societa' e degli enti non  commerciali  non
                              residenti 
(articolo 153 decreto Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
                               n. 917) 
 
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali
non residenti di cui all'articolo 82 comma 1, lettera d), e'  formato
soltanto  dai  redditi  prodotti  nel  territorio  dello   Stato,   a
esclusione di quelli  esenti  da  imposta  e  di  quelli  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 
2. Si considerano prodotti  nel  territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 25. 
3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali  e'  determinato
secondo le  disposizioni  del  Titolo  I,  a  eccezione  dei  redditi
d'impresa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e),  ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 150. Dal reddito  complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del  reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli  oneri  indicati  all'articolo
10,  comma  1,  lettere  a)  e  m).  Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 155, comma 1, secondo periodo. 
4. Dall'imposta lorda  si  detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo pari al  19  per  cento  degli  oneri  indicati
all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s) e t). La  detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano  deducibili  nella
determinazione del  reddito  d'impresa  che  concorre  a  formare  il
reddito complessivo. Si applica la  disposizione  dell'articolo  156,
comma 1, terzo periodo. 
5. Agli enti non commerciali  che  esercitano  attivita'  commerciali
mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato,  si
applicano gli articoli 152, comma 5, e 150. 
6. Sono altresi' deducibili: 
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  di  altri
enti pubblici e di associazioni e di  fondazioni  private  legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono  o  promuovono
attivita' dirette alla tutela del patrimonio  ambientale,  effettuate
per l'acquisto, la tutela e la  valorizzazione  delle  cose  indicate
all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e segnalate nelle  proposte  formulate  dalle
competenti commissioni regionali di cui all'articolo  137,  comma  1,
del medesimo decreto legislativo  o  assoggettati  al  vincolo  della
inedificabilita' in base ai  piani  di  cui  all'articolo  135  dello
stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi
comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di  mostre  e  di
esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e  ricerche  aventi  a
oggetto  le  cose  anzidette;  il  mutamento  di  destinazione  degli
immobili indicati alla  lettera  c)  del  presente  comma,  senza  la
preventiva autorizzazione  dell'autorita'  statale  competente,  come
pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge  per  consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui  beni  immobili
vincolati, determina la  indeducibilita'  delle  spese  dal  reddito.
L'autorita'  statale  competente  da'  immediata   comunicazione   ai
competenti  uffici  tributari  delle  violazioni  che  comportano  la
decadenza  dalle  agevolazioni;  dalla  data  di  ricevimento   della
comunicazione  iniziano  a  decorrere  i  termini  per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori; 
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e  riserve  naturali,  terrestri  e  marittimi,  statali  e
regionali,   e   di   ogni   altra   zona    di    tutela    speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere  attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo  dirette
al  conseguimento  delle  finalita'   di   interesse   generale   cui
corrispondono tali ambiti protetti; 
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e al decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
7. L'autorita' statale competente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni  di
cui al comma 6, lettere a), b) e c) effettuate a favore  di  soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e  siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati  con  gli  autori
delle erogazioni. Detti termini possono  essere  prorogati  una  sola
volta dall'autorita' di  vigilanza,  per  motivi  non  imputabili  ai
beneficiari.