(Protocollo 4-art. 1)
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo 
 
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi  tipo  di  lavorazione  o
   trasformazione,  ivi  compresi  il  montaggio  e   le   operazioni
   specifiche; 
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente,  materia  prima,
   componente  o  parte  ecc.,  impiegato  nella  fabbricazione   del
   prodotto; 
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato,  anche
   se esso  e'  destinato  ad  essere  a  sua  volta  successivamente
   impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; 
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; 
e) per  "valore  in  dogana"  si  intende   il   valore   determinato
   conformemente all'Accordo relativo all'applicazione  dell'articolo
   VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e  sul  commercio
   del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); 
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco  fabbrica
   pagato per il prodotto al  fabbricante  -  nella  Comunita'  o  in
   Egitto  -  nel  cui  stabilimento  e'  stata  effettuata  l'ultima
   lavorazione o trasformazione, a condizione che esso  comprenda  il
   valore di tutti  i  materiali  utilizzati,  previa  detrazione  di
   eventuali imposte interne che vengano o possano essere  rimborsate
   al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; 
g) per "valore dei materiali" si  intende  il  valore  in  dogana  al
   momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
   qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
   verificabile pagato per  detti  materiali  nella  Comunita'  o  in
   Egitto; 
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
   materiali  definito  in  applicazione,  mutatis  mutandis,   della
   lettera g); 
i) per "valore aggiunto" si  intende  la  differenza  tra  il  prezzo
   franco fabbrica e il valore in dogana di  ciascuno  dei  materiali
   incorporati non originari del paese in cui sono stati  ottenuti  i
   prodotti stessi; 
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci  (codici
   a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce  il
   sistema armonizzato  di  designazione  e  di  codificazione  delle
   merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato"  o
   "SA"; 
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di  un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; 
l) con il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti  spediti
   contemporaneamente da un  esportatore  a  un  destinatario  ovvero
   accompagnati da un unico titolo di trasporto  che  copra  il  loro
   invio dall'esportatore al destinatario  o,  in  mancanza  di  tale
   documento, da un'unica fattura; 
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.