(Allegato I - art. 11)
                             Articolo 11 
   1. L'OCCAR beneficia, per le  sue  comunicazioni  ufficiali  e  la
trasmissione di tutti i suoi documenti, di un  trattamento  non  meno
favorevole di quello concesso da ognuno degli Stati Membri  ad  altre
organizzazioni internazionali. 
   2.  Le  comunicazioni  ufficiali  dell'OCCAR  non  possono  essere
censurate da qualsivoglia mezzo di comunicazione.