(Allegato I - art. 13)
                             Articolo 13 
   1.  I  Rappresentanti  degli  Stati  Membri  beneficiano,  durante
l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro spostamenti da e
verso il luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunita': 
(a) esenzione da ogni provvedimento di arresto e  detenzione,  e  dal
    sequestro del bagaglio personale. 
(b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la conclusione della  loro
    missione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti,
    da  loro  compiuti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   tale
    immunita', tuttavia, non si applica nel  caso  di  infrazioni  al
    codice della strada commesse da un rappresentante  di  uno  Stato
    Membro, ne' nel caso di danni causati da un veicolo a  motore  di
    sua proprieta' o da lui guidato; 
(c) inviolabilita' di tutti i documenti e le carte ufficiali. 
(d) diritto di utilizzare  codici  e  di  ricevere  documentazione  o
    corrispondenza tramite corrieri speciali o in sacchi sigillati. 
(e) esenzione per se stessi, i coniugi e i figli a carico da tutte le
    disposizioni che limitano l'immigrazione e  dalle  formalita'  di
    registrazione degli stranieri; 
(f) le stesse agevolazioni in materia valutaria e di cambio che  sono
    concesse ai rappresentanti dei governi stranieri  temporaneamente
    in missione ufficiale; 
(g) le stesse agevolazioni doganali in materia di bagaglio  personale
    che sono concesse al corpo diplomatico. 
 
   2. I privilegi e le  immunita'  sono  concessi  ai  rappresentanti
degli Stati Membri, non per vantaggio personale, ma per garantire  la
loro totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in ambito
OCCAR. Ne deriva che uno  Stato  Membro  ha  il  dovere  di  ritirare
l'immunita' a un  rappresentante  ogni  qualvolta  ritenga  che  tale
immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e senza che  tale
ritiro possa porre a repentaglio gli scopi  per  i  quali  era  stata
concessa.