(Allegato I - art. 15)
                             Articolo 15 
   I membri del personale dell'OCCAR: 
(a) mantengono, anche dopo  aver  lasciato  il  servizio  dell'OCCAR,
    l'immunita' di giurisdizione  per  gli  atti,  comprese  le  loro
    parole e i loro scritti da  loro  compiuti  nell'esercizio  delle
    loro funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applica nel  caso
    di infrazioni al codice della strada commesse da  un  membro  del
    personale dell'OCCAR, ne' nel caso di danni causati da un veicolo
    a motore di sua proprieta' o da lui guidato; 
(b) sono esonerati da ogni obbligo in materia di servizio militare; 
(c) godono dell'inviolabilita' per  tutti  i  documenti  e  le  carte
    ufficiali; 
(d) godono, insieme ai familiari facenti  parte  del  proprio  nucleo
    familiare, delle stesse  agevolazioni  in  materia  di  esenzioni
    dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano  la
    registrazione degli stranieri, che sono concesse  ai  membri  del
    personale di organizzazioni internazionali; 
(e) godono degli stessi privilegi per quanto riguarda  la  disciplina
    in materia di cambio, che sono concessi ai membri  del  personale
    di organizzazioni internazionali; 
(f) godono, in periodi di crisi internazionale, insieme ai  familiari
    facenti  parte  del  proprio  nucleo  familiare,   delle   stesse
    agevolazioni del corpo diplomatico in materia di rimpatrio; 
(g) godono del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia e
    i  propri  effetti  personali  in  occasione  della  loro   prima
    immissione in funzione nello  Stato  Membro  interessato,  e  del
    diritto di riesportare in  franchigia  la  propria  mobilia  e  i
    propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni  nel
    suddetto Stato Membro, fatte salve, nell'uno e  nell'altro  caso,
    le condizioni ritenute necessarie  dallo  Stato  Membro  sul  cui
    territorio viene esercitato tale diritto.