(Allegato I - art. 16)
                             Articolo 16 
   Gli esperti non facenti parte del personale  di  cui  all'Articolo
15, nell'esercizio delle loro  funzioni  in  ambito  OCCAR,  o  nello
svolgimento  di  missioni  a  nome  dell'OCCAR  godono  dei  seguenti
privilegi e immunita',  nella  misura  in  cui  siano  necessari  per
l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti  effettuati
nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni: 
(a) immunita' di giurisdizione per gli atti, comprese le loro  parole
    e i loro scritti, da  loro  compiuti  nell'esercizio  delle  loro
    funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applica  nel  caso  di
    infrazioni al codice della strada commesse da un esperto,  o  nel
    caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprieta'  o
    da lui guidato,  gli  esperti  continueranno  a  godere  di  tale
    immunita' dopo la cessazione del  loro  rapporto  di  lavoro  con
    l'OCCAR; 
(b) inviolabilita' per tutti i documenti e le carte ufficiali. 
(c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e  sul
    cambio e in materia di bagaglio personale, che sono  concesse  ai
    funzionari dei  governi  stranieri  temporaneamente  in  missione
    ufficiale.