(Allegato I - art. 18)
                             Articolo 18 
   Gli Articoli 15 e 17 del presente Allegato si applicano a tutte le
categorie del personale a cui si applica  lo  Statuto  del  Personale
dell'OCCAR. Fatto salvo l'Art.  22  (1)  della  Convenzione,  il  CdS
determina le categorie di esperti a cui si applica l'Articolo  16.  I
nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e  degli
esperti di cui al presente Articolo, sono  comunicati  periodicamente
agli Stati Membri.