(Allegato I - art. 19)
                             Articolo 19 
   Nel caso in cui costituisca un suo proprio  regime  pensionistico,
l'OCCAR, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono esenti
dai contributi obbligatori agli enti nazionali di previdenza sociale,
fatti salvi gli accordi  conclusi  con  gli  Stati  Membri  ai  sensi
dell'Articolo 24.