(Allegato I - art. 21)
                             Articolo 21 
   1. L'OCCAR coopera sempre con le autorita' competenti degli  Stati
Membri per agevolare una corretta  amministrazione  della  giustizia,
per  garantire  l'osservanza  dei  regolamenti  di  polizia  e  della
disciplina in materia  di  manipolazione  di  materiale  esplosivo  e
infiammabile, di sanita' pubblica, di  ispezione  del  lavoro,  e  di
altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire  qualsiasi  abuso
dei privilegi,  delle  immunita'  e  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente Allegato. 
   2. La procedura in materia di cooperazione di cui al  paragrafo  1
puo'  essere  stabilita  negli  accordi  complementari,  di  cui   al
successivo Articolo 24.