Articolo 23 Nessuno Stato Membro e' obbligato a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini e a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.