(Allegato I - art. 23)
                             Articolo 23 
   Nessuno Stato Membro e' obbligato a concedere  i  privilegi  e  le
immunita' di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai
propri cittadini e a coloro che,  nel  momento  in  cui  assumono  le
proprie funzioni nello Stato  Membro  in  questione,  sono  residenti
permanenti di tale Stato Membro.