(Allegato I - art. 5)
                             Articolo 5 
   I beni importati o esportati dall'OCCAR o per  suo  conto,  e  che
sono strettamente necessari  allo  svolgimento  delle  sue  attivita'
ufficiali  saranno  esenti  da  ogni  dazio   doganale,   divieto   o
restrizione all'importazione o all'esportazione.