(Allegato I - art. 8)
                             Articolo 8 
   1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai  sensi
dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito
salvo che cio' non avvenga a condizioni stabilite degli Stati  Membri
che hanno concesso tali esenzioni. 
   2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri  edifici
dell'OCCAR,  o  tra  le  sue  varie  divisioni  o,  al   fine   della
realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse  e  un'istituzione
nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni  di
qualsiasi genere, se necessario, gli Stati Membri adottano  tutte  le
misure necessarie per garantire l'abbuono di tali  oneri  o  il  loro
rimborso, o per eliminare tali restrizioni.