Articolo 8 1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai sensi dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che cio' non avvenga a condizioni stabilite degli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni. 2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, al fine della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere, se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.