(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 63)
                               Art. 63 
 
 
                           Mezzi di prova 
 
    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico,  il  giudice
puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 
    2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche  a  terzi  di
esibire in giudizio i documenti o quanto  altro  ritenga  necessario,
secondo il disposto degli articoli  210  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile;  puo'  altresi'  disporre  l'ispezione  ai   sensi
dell'articolo 118 dello stesso codice. 
    3. Su istanza  di  parte  il  giudice  puo'  ammettere  la  prova
testimoniale, che e' sempre assunta in forma  scritta  ai  sensi  del
codice di procedura civile. 
    4.  Qualora  reputi  necessario   l'accertamento   di   fatti   o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono  particolari  competenze
tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una  verificazione
ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. 
    5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri  mezzi
di  prova  previsti  dal  codice   di   procedura   civile,   esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. 
 
              Note all'art. 63 
              - Si riporta il testo dell'articolo 210 cod.proc.civ.: 
              «Art. 210.  (Ordine  di  esibizione  alla  parte  o  al
          terzo). Negli stessi  limiti  entro  i  quali  puo'  essere
          ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di  cose  in
          possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
          su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte  o  a  un
          terzo di esibire in giudizio un documento o altra  cosa  di
          cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. 
              Nell'ordinare   l'esibizione,   il   giudice   da'    i
          provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il  modo
          dell'esibizione. 
              Se l'esibizione importa una spesa, questa  deve  essere
          in  ogni  caso  anticipata  dalla  parte  che  ha  proposta
          l'istanza di esibizione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 118 cod.proc.civ.: 
              «Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose. 
              Il giudice puo' ordinare  alle  parti  e  ai  terzi  di
          consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
          le ispezioni che appaiono indispensabili  per  conoscere  i
          fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
          danno per la parte o per il terzo, e senza  costringerli  a
          violare uno dei segreti previsti negli articoli 351  e  352
          del Codice di procedura penale. 
              Se la parte  rifiuta  di  eseguire  tale  ordine  senza
          giusto motivo, il giudice puo' da questo  rifiuto  desumere
          argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. 
              Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una  pena
          pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.».