(Convenzione-art. 44)
  Articolo 44 - Emendamenti 
 
  1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte
dovra'  venire  comunicato  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa e, per il tramite di quest' ultimo,  venire  inoltrato  agli
Stai Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro  stato  firmatario,
ad ogni Stato Parte, alla Comunita' Europea, ad ogni Stato invitato a
firmare  la  presente  Convenzione,  in  conformita'   all'Art.   45,
paragrafo 1, nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla  presente
Convenzione, in conformita' all' Art. 46 paragrafo 1. 
  2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato
Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al  Comitato
dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento. 
  3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento  proposto  ed  il
parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati  non
aderenti alla presente Convenzione, puo' approvare l'emendamento. 
  4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato  dei
Ministri, in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo, verra'
comunicato alle Parti in vista della sua approvazione. 
  5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformita' al paragrafo 3
del presente articolo, entrera' in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data  in  cui
tutte le Parti abbiano informato il Segretario  Generale  della  loro
accettazione.