(all. 2 - art. 1)
                                                        ALLEGATO N. 1

SCHEMA  DI  CODICE  DI  CONDOTTA  DA  ADOTTARE  NELLA LOTTA CONTRO LE
                          MOLESTIE SESSUALI

                               Art. 1
                            (Definizione)

   1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti;

                               Art. 2
                             (Principi)

   1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
a) e'  inammissibile  ogni atto o comportamento che si configuri come
   molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
   trattati  con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta'
   personale;
c) e'   sancito   il   diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori  a
   denunciare  le  eventuali  intimidazioni  o  ritorsioni subite sul
   luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e'  istituita  la  figura  della  Consigliera/del  Consigliere  di
   fiducia,  cosi'  come  previsto  dalla  risoluzione del Parlamento
   Europeo     A3-0043/94,    e    denominata/o    d'ora    in    poi
   Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
   a   sostenere   ogni  componente  del  personale  che  si  avvalga
   dell'intervento  della  Consigliera/del  Consigliere  o che sporga
   denuncia  di  molestie  sessuali,  fornendo  chiare ed esaurimenti
   indicazioni   circa   la   procedura  da  seguire,  mantenendo  la
   riservatezza  e  prevenendo  ogni  eventuale  ritorsione. Analoghe
   garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene   garantito   l'impegno   dell'Amministrazione   a  definire
   preliminarmente,  d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
   d'Intesa  per  l'adozione  del presente Codice, il ruolo, l'ambito
   d'intervento,  i  compiti  e i requisiti culturali e professionali
   della  persona  da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
   ruolo   di   Consigliera/Consigliere  gli  Enti  in  possesso  dei
   requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone
   idonee  a  ricoprire  l'incarico  alle quali rivolgere un apposito
   percorso formativo;
f) e'   assicurata,   nel   corso   degli   accertamenti,  l'assoluta
   riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  autori  di
   molestie  sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
   quanto  previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
   165  del  2001  venga  inserita,  precisandone in modo oggettivo i
   profili  ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia di infrazione
   relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
   di  un  dipendente  che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
   suddetti   comportamenti   sono   comunque   valutabili   ai  fini
   disciplinari  ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
   attualmente vigenti;
h) l'amministrazione  si impegna a dare ampia informazione, a fornire
   copia  ai  propri  dipendenti  e dirigenti, del presente Codice di
   comportamento  e,  in  particolare, alle procedure da adottarsi in
   caso  di  molestie  sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
   improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.

                               Art. 3
        (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

   1.  Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
   2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
   3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.

                               Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

   1.  La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
   2.  L'intervento  della  Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

                               Art. 5
                         (Denuncia formale)

   1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del
Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con
l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al
dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara'
tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
   2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia
la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
   3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
   4.  Nel  rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con  le  OO.SS.  e  sentita  la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilita' della persona.
   5.  Sempre  nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n.
125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti
disagio.
   6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125/91,
qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

                               Art. 6
                  (Attivita' di sensibilizzazione)

   1.  Nei  programmi  di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
   2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
   3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
   4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
   5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
   6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo
d'Intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti
ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.