Art. 100. (Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione). Il Re o le autorita' a cio' delegate possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione. Puo' anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorieta' con il quale quattro persone, ancorche' parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicano esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura dei detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. Quando e' stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'art. 97.