(CODICE CIVILE-art. 100)
                              Art. 100. 
 
       (Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione). 
 
  Il Re o le autorita' a cio'  delegate  possono  ridurre  per  gravi
motivi il termine della pubblicazione. In questo  caso  la  riduzione
del termine e' dichiarata nella pubblicazione. 
 
  Puo' anche essere concessa per cause gravissime la  dispensa  dalla
pubblicazione, presentando un atto di notorieta' con il quale quattro
persone, ancorche' parenti degli sposi,  dichiarano  con  giuramento,
davanti al  pretore  del  mandamento  di  uno  degli  sposi,  di  ben
conoscerli, indicano esattamente il nome e cognome, la professione  e
la residenza dei medesimi e dei loro  genitori,  e  assicurano  sulla
loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli
85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. 
 
  Il pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura dei
detti articoli e ammonire i dichiaranti  sull'importanza  della  loro
attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. 
 
  Quando e' stata  concessa  la  dispensa  dalla  pubblicazione,  gli
sposi, per essere ammessi alla celebrazione  del  matrimonio,  devono
presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col  decreto  di
dispensa, gli atti previsti nell'art. 97.