(CODICE CIVILE-art. 101)
                              Art. 101. 
 
             (Matrimonio in imminente pericolo di vita). 
 
  Nel caso  di  imminente  pericolo  di  vita  di  uno  degli  sposi,
l'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  puo'  procedere   alla
celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso  al
matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi  prima  giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. 
 
  L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio  il
modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.