Art. 101.
(Matrimonio in imminente pericolo di vita).
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla
celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al
matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il
modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.