(CODICE CIVILE-art. 93)
                              Art. 93. 
 
                          (Pubblicazione). 
 
  La  celebrazione  del   matrimonio   dev'essere   preceduta   dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. 
 
  La pubblicazione consiste nell'affissione  alla  porta  della  casa
comunale  di  un  atto  dove  si  indica  il  nome,  il  cognome,  la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se  essi
siano maggiori o minori di eta',  nonche'  il  luogo  dove  intendono
celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre
e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi  in  cui
la legge vieta questa menzione.