(CODICE CIVILE-art. 94)
                              Art. 94. 
 
                    (Luogo della pubblicazione). 
 
  La pubblicazione deve essere richiesta  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza  ed  e'  fatta
nei comuni di residenza degli sposi. 
 
  Se la residenza non dura da un anno, la  pubblicazione  deve  farsi
anche nel comune della precedente residenza. 
 
  L'ufficiale dello stato civile  cui  si  domanda  la  pubblicazione
provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei  quali  la
pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello
stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.