(CODICE CIVILE-art. 99)
                              Art. 99. 
 
            (Termine per la celebrazione del matrimonio). 
 
  Il matrimonio non puo' essere celebrato  prima  del  quarto  giorno
dopo compiuta la pubblicazione. 
 
  Se  il  matrimonio  non  e'  celebrato   nei   centottanta   giorni
successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.