(Convenzione - art. 73)
                            Articolo 73. 
Casi di successione di Stati, di responsabilita' di uno  Stato  o  di
                      apertura delle ostilita' 
 
  Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano nessuna
delle questioni  che  potrebbero  sorgere  per  il  trattato  da  una
successione di Stati o dalla responsabilita'  internazionale  di  uno
Stato o dall'apertura delle ostilita' tra Stati.