(Convenzione - art. 74)
                            Articolo 74. 
    Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati 
 
  La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari o l'assenza  di
tali relazioni fra due o piu' Stati non impedisce la  conclusione  di
trattati fra i  detti  Stati.  La  conclusione  di  un  trattato  non
influenza di per se stessa le relazioni diplomatiche o consolari.