Art. 96 1. - Gli aeromobili in partenza da un aeroporto situato in una zona in cui esiste pericolo di contrarre la malaria o altre malattie trasmesse dalle zanzare o in cui si trovano zanzare vettrici di malattie, resistenti agli insetticidi, o ancora in cui e' presente una specie vettrice che e' stata sradicata dalla zona in cui e' situato l'aeroporto di destinazione dell'aeromobile, saranno disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, secondo i metodi raccomandati dall'Organizzazione. Gli Stati interessati debbono accettare la disinsettazione praticata durante il volo mediante il dispositivo approvato di disinsettazione a vapore. Le navi in partenza da un porto che si trovino nella situazione di cui sopra saranno mantenute esenti da zanzare sia allo stato larvale che allo stato adulto. 2. - All'arrivo in un aeroporto situato in una zona in cui l'importazione di vettori potrebbe causare la trasmissione della malaria o di altra malattia trasmissibile da parte delle zanzare, o in cui sia stata eliminata una specie vettrice che e' presente nella zona in cui e' situato l'aeroporto di provenienza, gli aeromobili che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo potranno essere disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, a meno che l'Autorita' sanitaria non riceva una prova soddisfacente dell'avvenuta disinsettazione in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo. Le navi in arrivo in un porto che si trovi nella suddetta situazione dovranno, sotto il controllo dell'Autorita' sanitaria, essere sottoposte a trattamenti adeguati a renderle indenni dalle zanzare sia allo stato larvale che allo stato adulto. 3. - Per quanto possibile, e se esistano sufficienti motivazioni giustificate, saranno mantenuti esenti da insetti vettori di malattie umane i treni, gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto o i containers o i battelli utilizzati per il traffico costiero internazionale o per il traffico internazionale sulle vie d'acqua interne.