(Regolamento - art. 96)
                               Art. 96 
 
  1. - Gli aeromobili in partenza da un aeroporto situato in una zona
in cui esiste pericolo di  contrarre  la  malaria  o  altre  malattie
trasmesse dalle zanzare o in  cui  si  trovano  zanzare  vettrici  di
malattie, resistenti agli insetticidi, o ancora in  cui  e'  presente
una specie vettrice che e' stata  sradicata  dalla  zona  in  cui  e'
situato  l'aeroporto   di   destinazione   dell'aeromobile,   saranno
disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, secondo i
metodi  raccomandati  dall'Organizzazione.  Gli   Stati   interessati
debbono  accettare  la  disinsettazione  praticata  durante  il  volo
mediante il dispositivo approvato di  disinsettazione  a  vapore.  Le
navi in partenza da un porto che si trovino nella situazione  di  cui
sopra saranno mantenute esenti da zanzare sia allo stato larvale  che
allo stato adulto. 
  2. - All'arrivo  in  un  aeroporto  situato  in  una  zona  in  cui
l'importazione di vettori  potrebbe  causare  la  trasmissione  della
malaria o di altra malattia trasmissibile da parte delle  zanzare,  o
in cui sia stata eliminata una specie vettrice che e' presente  nella
zona in cui e' situato l'aeroporto di provenienza, gli aeromobili che
si trovino nelle condizioni  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo  potranno  essere  disinsettati  in  conformita'  a   quanto
disposto dall'art. 26, a meno che l'Autorita'  sanitaria  non  riceva
una prova soddisfacente dell'avvenuta disinsettazione in  conformita'
a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo. Le  navi  in
arrivo in un porto che si trovi nella suddetta  situazione  dovranno,
sotto il controllo  dell'Autorita'  sanitaria,  essere  sottoposte  a
trattamenti adeguati a renderle indenni dalle zanzare sia allo  stato
larvale che allo stato adulto. 
  3. - Per quanto possibile, e se  esistano  sufficienti  motivazioni
giustificate, saranno mantenuti esenti da insetti vettori di malattie
umane i treni, gli autoveicoli e gli altri mezzi  di  trasporto  o  i
containers  o  i  battelli  utilizzati  per  il   traffico   costiero
internazionale o per il traffico  internazionale  sulle  vie  d'acqua
interne.