(Regolamento - art. 97)
                               Art. 97 
 
  1. - Gli emigranti, i nomadi, i lavoratori stagionali o le  persone
che prendono parte a riunioni periodiche di massa, come pure le navi,
e in particolare le piccole imbarcazioni utilizzate per  il  traffico
costiero internazionale, gli aeromobili, treni,  veicoli  stradali  o
ogni altro mezzo di trasporto  da  essi  utilizzato  potranno  essere
sottoposti a ulteriori misure sanitarie in conformita' alle  leggi  e
ai regolamenti di ciascuno degli Stati interessati e agli accordi tra
essi intercorsi. 
  2. - Ogni Stato membro informera' l'Organizzazione  delle  leggi  e
dei regolamenti nonche' degli Accordi internazionali applicabili agli
emigranti, ai nomadi, ai lavoratori stagionali  e  alle  persone  che
prendono parte a riunioni periodiche di massa. 
  3. - Le norme di igiene che debbono essere applicate a bordo  delle
navi e degli  aeromobili  che  trasportino  partecipanti  a  riunioni
periodiche di massa  non  saranno  inferiori  a  quelle  raccomandate
dall'Organizzazione.