Art. 98 1. - Convenzioni o Accordi speciali potranno esseri stipulati tra due o piu' Stati aventi interessi comuni in relazione alle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche per facilitare l'applicazione del presente Regolamento; in particolare per quanto riguarda: a) lo scambio diretto e rapido di informazioni epidemiologiche tra territori vicini; b) le misure sanitarie applicabili al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale sulle vie d'acqua interne, compresi i laghi; c) le misure sanitarie applicabili alle frontiere dei territori limitrofi; d) la riunione di due o piu' territori in uno solo per l'applicazione di ogni misura sanitaria prevista dal presente Regolamento; e) l'utilizzazione dei mezzi di trasporto appositamente predisposti per lo spostamento di persone infette. 2. - Le Convenzioni o gli accordi previsti al paragrafo 1 del presente articolo non potranno essere in contrasto col presente Regolamento. 3. - Gli Stati comunicheranno all'Organizzazione tutte le convenzioni o gli accordi che verranno nella determinazione di concludere ai sensi del presente articolo. L'Organizzazione informera' immediatamente tutte le Amministrazioni sanitarie della stipula di tali convenzioni o accordi.