(Regolamento - art. 98)
                               Art. 98 
 
  1. - Convenzioni o Accordi speciali potranno esseri  stipulati  tra
due o piu' Stati aventi  interessi  comuni  in  relazione  alle  loro
condizioni  sanitarie,  geografiche,   sociali   o   economiche   per
facilitare l'applicazione del presente  Regolamento;  in  particolare
per quanto riguarda: 
    a) lo scambio diretto e rapido  di  informazioni  epidemiologiche
tra territori vicini; 
    b)  le  misure  sanitarie  applicabili   al   traffico   costiero
internazionale  e  al  traffico  internazionale  sulle  vie   d'acqua
interne, compresi i laghi; 
    c) le misure sanitarie applicabili alle frontiere  dei  territori
limitrofi; 
    d)  la  riunione  di  due  o  piu'  territori  in  uno  solo  per
l'applicazione  di  ogni  misura  sanitaria  prevista  dal   presente
Regolamento; 
    e)  l'utilizzazione  dei   mezzi   di   trasporto   appositamente
predisposti per lo spostamento di persone infette. 
  2. - Le Convenzioni o gli  accordi  previsti  al  paragrafo  1  del
presente articolo non  potranno  essere  in  contrasto  col  presente
Regolamento. 
  3.  -  Gli  Stati  comunicheranno   all'Organizzazione   tutte   le
convenzioni o  gli  accordi  che  verranno  nella  determinazione  di
concludere  ai  sensi   del   presente   articolo.   L'Organizzazione
informera' immediatamente tutte le  Amministrazioni  sanitarie  della
stipula di tali convenzioni o accordi.