Articolo 116 Diritto di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente a) ai loro obblighi convenzionali; b) ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e c) alle disposizioni della presente sezione.