(Convenzione - art. 116)
                            Articolo 116 
                   Diritto di pesca nell'alto mare 
Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro 
nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente 
   a) ai loro obblighi convenzionali; 
   b) ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati 
      costieri previsti, tra l'altro,  all'articolo  63,  2,  e  agli
articoli da 64 a 67; e 
   c) alle disposizioni della presente sezione.