(Convenzione - art. 117)
                            Articolo 117 
Obblighi degli Stati nei confronti  dei  soggetti  che  ne  hanno  la
nazionalita'  di  adottare  misure  di  conservazione  delle  risorse
                      biologiche dell'alto mare 
   Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure  nei  confronti
dei soggetti che ne hanno la nazionalita' necessarie  per  assicurare
la conservazione  delle  risorse  biologiche  dell'alto  mare,  o  di
collaborare a tal fine con altri Stati.