Articolo 117 Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.