(Convenzione - art. 118)
                            Articolo 118 
Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle  risorse
                             biologiche 
   Gli Stati cooperano  alla  conservazione  e  alla  gestione  delle
risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui  soggetti  che  ne
hanno la nazionalita' sfruttano le stesse risorse  biologiche  oppure
risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine
di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali  risorse.
A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni  regionali
o subregionali per la pesca.