Articolo 119 Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati: a) adottano misure, sulla base della piu' attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale. b) prendono in considerazioni gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservare o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa. 2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attivita' di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarita' attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati. 3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.