(Convenzione - art. 119)
                            Articolo 119 
        Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare 
   Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre
misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto  mare,
gli Stati: 
   a) adottano misure, sulla base della piu' attendibile 
      documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o 
      ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che 
      ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori 
      economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze 
      degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi 
      di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro 
      requisito minimo  internazionale  generalmente  raccomandato  a
livello subregionale, regionale o mondiale. 
   b) prendono in considerazioni gli effetti di tali misure sulle 
      specie associate alle specie pescate o da esse  dipendenti,  al
fine di conservare o ristabilirne il popolamento a un livello 
      tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa. 
   2.  La  documentazione  scientifica  disponibile,  le  statistiche
relative al pescato e  all'attivita'  di  pesca,  e  gli  altri  dati
concernenti la conservazione  dei  banchi  di  pesce  debbono  essere
diffusi  e  scambiati  con  regolarita'  attraverso   le   competenti
organizzazioni internazionali in  ambito  subregionale,  regionale  o
mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di  tutti  gli
Stati interessati. 
   3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e
la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto  o  di
fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.